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STATUTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

DENOMINAZIONE – SEDE

 


art. 1 – È costituita a Zugliano l'associazione senza scopo di lucro per la valorizzazione dell'arte, denominata “Gruppo Artisti Zugliano” (di seguito qui riferito come “Gruppo”). La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

art. 2 - L'associazione ha sede presso le ex-scuole elementari “A. Fabris” di Zugliano, con recapito telefonico e postale presso Caltran Francesco, via G. Marconi, 36030 Zugliano (Vi), tel. 0445 – 872186.
(E – mail: foffelli@thienet.it ).

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FINALITÀ


art. 3 – Il Gruppo (a-partitico) ha lo scopo di valorizzare il gusto per l'espressione artistica nelle sue varie forme e il patrimonio artistico di Zugliano, promuovendo studi, ricerche, iniziative per sensibilizzare la cittadinanza.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


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PATRIMONIO


art. 4 – Il patrimonio del Gruppo è costituito da:
a.Fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio.
b.Donazioni, lasciti e legati;

art. 5 – Il Gruppo provvede alle spese per la propria attività attraverso: a.Contributo dei Soci.
b.Contributi ed erogazioni di cittadini, enti, società ed associazioni.
c.Proventi da iniziative proprie.

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

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SOCI

 


art. 6 – L'ammissione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Sono soci del Gruppo:
a.i Soci Fondatori: sono Soci Fondatori i sottoscritti firmatari del documento.
b.i Soci Ordinari: sono Soci Ordinari i singoli e gli enti che ne facciano richiesta;
c.i Soci Sostenitori: sono Soci Sostenitori quanti si impegnano con significativi e sostanziali contributi nello sviluppo delle attività del Gruppo;
d.i Soci ad honorem: possono essere accolti come Soci ad honorem personalità od enti di particolare prestigio.
La qualità di Socio si perde per dimissioni o per motivata esclusione da parte dell'Assemblea, su parere del Consiglio Direttivo può disporre l'estromissione di soci che si siano resi gravemente inadempienti, in particolare disinteressandosi dell'attività del Gruppo o operando in contrasto con le finalità e gli scopi del Gruppo stesso definiti nel presente statuto.

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

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ORGANI


Art. 7 – Sono Organi del Gruppo:
• L'Assemblea Generale dei Soci;
• Il Consiglio Direttivo;
• Il Presidente;
• Il Segretario – Tesoriere;
• N. 2 (due) Revisori dei conti.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

 

Art.8– L'Assemblea Generale dei Soci è composta dai soci promotori e ordinari. Essa rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, vincolano tutti anche se dissenzienti o assenti. I soci sostenitori e i soci ad honorem possono partecipare alle sedute con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

Art. 9 – L'Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti:
a. Elezione delle cariche interne (presidente, consiglio direttivo, segretario – tesoriere e controllori dei conti); b. Stabilire le quote associative annuali;
c. Approvare Programma annuale delle attività;
d. Approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuali; il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 marzo dell'anno cui si riferisce, insieme con il conto consuntivo dell'anno precedente;
e. Discutere o approvare ogni altra questione posta all'ordine del giorno;
f. Deliberare su eventuali modificazioni statutarie;
g. Deliberare l'ammissione e l'esclusione dei Soci;
h. Nominare, in caso di scioglimento del Gruppo, uno o più liquidatori e destinare i beni rimasti alla chiusura della liquidazione.

Art. 10 – L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e ogniqualvolta ne sia fatta richiesta motivata da almeno 2/3 (due terzi) dei Soci, mediane lettera raccomandata, telegramma o fax spedito a tutti i Soci almeno 5 giorni prima della data stabilita.
L'Assemblea non può deliberare la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Gruppo, salvo che la donazione o la distruzione non siano imposte dalla legge.
Ad ogni socio maggiorenne spetta un voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del codice civile. Non è previsto il voto per delega.

Art. 11 – L'Assemblea in prima convocazione è valida quando sia rappresentata almeno la metà dei voti dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuto in proprio.

Art. 12 – L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano. Il voto è palese tranne per gli argomenti per i quali un quarto dei presenti chieda il votosegrete. Delle riunioni viene redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Hanno diritto di voto i soci maggiorenni.

Art. 13 – Le deliberazioni sono valide quando vengono espresse dalla maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 14 – Per le deliberazioni concernenti modifiche dello Statuto o per lo scioglimento del Gruppo e devoluzione del patrimonio, occorre la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

 
 

 

 

 

 


 
 


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CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Art. 15 – Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea Generale dei Soci, tra cui sono membri di diritto il Presidente e il Segretario – Tesoriere. Non possono farne parte i Revisori dei Conti.

Art. 16 – I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 17 – Il Consiglio Direttivo è convocato a mezzo comunicazione scritta dal Presidente o su richiesta della maggioranza dei Consiglieri. Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal membro più anziano.

Art. 18 – Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei Consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
Delle deliberazioni si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario – Tesoriere.

Art. 19 – Il Consiglio Direttivo:
a.Adotta le deliberazioni necessarie per la gestione del Gruppo e per il conseguimento degli scopi statutari, affidando, se del caso, anche specifici incarichi.
b.Predispone il conto consuntivo e il bilancio di previsione e li sottopone annualmente all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci.
c.Emana regolamenti e norme per il funzionamento del Gruppo.
d.Propone all'Assemblea dei Soci l'ammissione o l'esclusione dei soci, la nomina di soci sostenitori e di soci ad honorem; il Consiglio Direttivo può inoltre delegare per un periodo determinato in tutto o in parte i propri poteri al Presidente.


 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

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PRESIDENTE

 

Art. 20 – Il Presidente è eletto a maggioranza e a scrutinio segreto dall'Assemblea Generale dei Soci. Il Presidente dura in carica per 3 anni e può essere rieletto. Il Presidente rappresenta legalmente il Gruppo nei confronti di terzi e in giudizio, garantisce il perseguimento delle finalità statutarie del Gruppo.
Per particolari meriti, dall'Assemblea può essere eletto un Presidente onorario che affianca il Presidente.

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

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SEGRETARIO-TESORIERE

 

Art. 21 – Il Segretario – Tesoriere, nominato dall'Assemblea Generale tra i Soci aventi diritto di voto, ha funzioni verbalizzanti e cura gli aspetti organizzativi del Gruppo.

Art. 22 – Spettano al Segretario – Tesoriere:
a.Il controllo della gestione contabile del Gruppo, l'effettuazione in qualunque momento di accertamenti di cassa, la relazione sul bilancio preventivo e su quello consuntivo da presentare all'Assemblea dei Soci.
b.La vigilanza e il controllo sull'applicazione delle norme statutarie.

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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REVISORI DEI CONTI


Art. 23 – Sono 2 (due), eletti ogni tre anni dall'Assemblea. Possono essere scelti tra persone esperte estranee al Gruppo. Verificano ogni anno la contabilità tenuta dal Segretario – Tesoriere e ne rendono conto all'Assemblea dei soci. Non possono far parte del Consiglio Direttivo.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

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SCIOGLIMENTO


Art. 24 – Nel caso di trasformazione o di liquidazione del Gruppo si applicano gli art. 28 e 30 del codice civile. Il suo patrimonio sarà destinato, secondo le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, commi 190 della L. 23.12.1996, n. 662, e alvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 25 – Per quanto non contemplato nel presente statuto si rimanda alle norme del codice civile.

 

Zugliano, 6 giugno 1999

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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SOCI FONDATORI

 

 

• Appoloni Nadia
• Artuso Marcellino
• Ballardin Massimo
• Borgo Giuliano
• Bozzetto Chiara
• Caltran Francesco
• Dona' Valentino
• Mattana Odino
• Offelli Ferdinando
• Pasquale Marcello
• Perissinotto Mario
• Pigato Tarcisio
• Pigato Vasco
• Pigato Tiziano
• Sperotto Fabrizia
• Stupiggia Gian
• Testolin Mirto
• Zampese Edoardo